Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Le quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito dello 0,75 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle quote mensili dell'indennità spettante ai membri del Parlamento

 

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europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
      2. Le somme risultanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 1 per l'anno 2008 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo previsto dall'articolo 1. Per gli anni successivi, sono destinati alla dotazione del Fondo i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle medesime disposizioni.